a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art. 27” (lett. c). Per quel che è del primo requisito, la citata Convenzione dall'Aia del 1961 – ratificata anche dall'Italia il 23 aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale del minorenne (art. 1). A quel tempo M__________ e R__________ avevano la loro residenza abituale a __________ (Bologna), onde la competenza dell'autorità da cui emana la decisione.