Nel Cantone Ticino il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è quindi esclusa. 4. Per quel che riguarda lo statuto dei figli minorenni omologato dal Tribunale civile di Bologna (affidamento e diritto di visita: