{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-13_2009-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103115&nX40_KEY=4711568&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "261ae24f5cb7e826ebd1c46547579387"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2009.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di decreto italiano di separazione consensuale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:39:59", "Checksum": "111501885cf33c4886ccf8a5183056a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13\nRegesto:\nDelibazione di decreto italiano di separazione consensuale\n\n\n5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto, che ha proposto a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, l'istante ha diritto altresì a un'adeguata indennità per ripetibili.\n6. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, poiché i dispositivi delibati non hanno, in sé, valore litigioso.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: I. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto emanato il 20 dicembre 2005 dal Tribunale civile di Bologna è riconosciuto e dichiarato esecutivo per quanto riguarda i seguenti dispositivi:\n2. I figli minori, M__________, nata a __________ l'11 maggio 1997, e R__________, nato a __________ il 14 maggio 1999, sono e restano affidati alla madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e periodi che insieme concorderanno.\n3. Nell'interesse dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità:\n– il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura di comunicarsi un recapito telefonico; fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;\n– il padre trascorrerà con i figli il fine settimana nelle settimane dispari dalle ore 17, ovvero dopo le lezioni scolastiche del venerdì fino alle 18 della domenica sera, prelevandoli dalla casa della madre per ivi riportarli; il padre si impegna a comunicare e concordare con la madre il luogo dove i figli trascorreranno con lo stesso il fine settimana sempre nell'interesse principale dei bambini e per il loro benessere e la loro tranquillità, in particolare durante l'anno scolastico; fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;\n– il padre, se vorrà e potrà, trascorrerà con i figli due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 16 alle ore 18.30, prelevandoli da scuola o presso l'abitazione della madre, da concordare ogni volta, in relazione agli impegni della madre e alle esigenze scolastiche e impegni sportivi dei figli, sempre nel rispetto della serenità ed equilibrio psicofisico dei figli medesimi e dei loro desideri;\n– il padre trascorrerà con i figli il giorno di Natale e la madre la vigilia di Natale, mentre le festività natalizie e le festività pasquali saranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni, e sempre previo accordo con la madre e con congruo anticipo, fermi diversi accordi che saranno di anno in anno definiti tra le parti.\nII. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\nda anticipare dall'istante, sono posti a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.\nIII. Intimazione a:\n__________Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}