{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-13_2009-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103115&nX40_KEY=4933432&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "261ae24f5cb7e826ebd1c46547579387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di decreto italiano di separazione consensuale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:31:23", "Checksum": "6e2b24d17201346bec51e3714abe7612", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13\nRegesto:\nDelibazione di decreto italiano di separazione consensuale\n\n\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).\n2. In concreto CO 1 si oppone al riconoscimento della sentenza italiana, rilevando che la convenzione omologata dal Tribunale civile di Bologna era stata conclusa in vista della separazione, non del divorzio. Egli soggiunge che la regolamentazione del diritto di visita prevista in quell'accordo non è più adeguata alle circostanze, tanto che lui medesimo ha chiesto il 5 agosto 2009 la completazione (rispettivamente la modifica) della sentenza di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di __________. Ora, nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 23 gennaio 2006 dal Tribunale distrettuale di __________ i coniugi avevano previsto di rinviare la disciplina circa lo statuto dei figli al giudice italiano, competente per territorio in ragione della dimora abituale dei minorenni. In realtà i coniugi hanno poi instato davanti al Tribunale civile di Bologna per la separazione giudiziale, sicché quel tribunale ha approvato l'intesa come convenzione di separazione. È possibile quindi che dopo il divorzio lo statuto dei figli non sia definito, la sentenza del Tribunale distrettuale di __________ non contenendo alcuna regolamentazione. Sta di fatto che finora nessuna autorità giudiziaria o amministrativa svizzera consta avere disciplinato la questione. Nemmeno il convenuto pretende, del resto, che il Tribunale distrettuale di __________ – da lui adito nel frattempo – abbia emanato misure provvisionali. Per il momento la regolamentazione omologata dal tribunale italiano continua dunque a valere e l'istante ha interesse a chiederne il riconoscimento in Svizzera. Soccorrono in tali condizioni le premesse per vagliare l'istanza di delibazione.\n3. A ragione l'istante non chiede il riconoscimento dei dispositivi con cui il Tribunale civile di Bologna ha omologato la convenzione di separazione sui contributi di mantenimento che il convenuto deve ai figli (clausole da 4 a 7). Nel Cantone Ticino il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è quindi esclusa.\n4. Per quel che riguarda lo statuto dei figli minorenni omologato dal Tribunale civile di Bologna (affidamento e diritto di visita: clausole n. 2 e 3), il riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti tra genitori e figli sono retti dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01; v. RtiD II-2008 pag. 634 consid. 4). Certo, la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 la Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1° luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net./Index fr.php? act=conventions.status& cid=70). Quanto alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13).\na) Conformemente all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art. 27” (lett. c). Per quel che è del primo requisito, la citata Convenzione dall'Aia del 1961 – ratificata anche dall'Italia il 23 aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale del minorenne (art. 1). A quel tempo M__________ e R__________ avevano la loro residenza abituale a __________ (Bologna), onde la competenza dell'autorità da cui emana la decisione.\nb) Come risulta dall'attestazione rilasciata il 22 luglio 2009 dal direttore di cancelleria del Tribunale civile di Bologna, il decreto in questione “deve considerarsi alla data odierna e rebus sic stantibus definitivo”. Adempie così le premesse dell'art. 25 lett. b LDIP. Non constano per altro motivi di ordine pubblico (art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che potrebbero ostare alla delibazione, la disciplina non scostandosi dai criteri abitualmente applicati in Svizzera né risultando contraria al bene dei figli. Neppure sussistono problemi di mancata convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), giacché davanti al Tribunale civile di Bologna le parti si sono costituite entrambe con il patrocinio del medesimo legale. Ne segue, in ultima analisi, che per quanto riguarda le clausole n. 2 e 3 il decreto in rassegna può essere riconosciuto e dichiarato esecutivo."}