{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2009-13_2009-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103115&nX40_KEY=4933432&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "261ae24f5cb7e826ebd1c46547579387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di decreto italiano di separazione consensuale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:31:23", "Checksum": "6e2b24d17201346bec51e3714abe7612", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2009 10.2009.13\nRegesto:\nDelibazione di decreto italiano di separazione consensuale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretario: |\nAnnovazzi, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'8 luglio 2009 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\nrelativa al decreto del 20 dicembre 2005 con cui il Tribunale civile di Bologna ha omologato gli effetti della separazione personale tra l'istante e\n|\n|\nCO 1 ; |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. CO 1 (1969), cittadino svizzero, e IS 1(1970), cittadina svizzera e italiana, si sono sposati a __________ (ZH) il 9 settembre 1999 e hanno due figli, M__________ (nata l'11 maggio 1997) e R__________ (nato il 14 maggio 1999). Il 27 luglio 2005 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti del divorzio nella quale hanno previsto che lo statuto dei figli, compreso il diritto di visita paterno e i contributi di mantenimento, sarebbe stato regolamentato in Italia, i figli avendo a quel tempo la dimora abituale a __________ (__________). Con sentenza del 23 gennaio 2006 il Tribunale distrettuale di __________ (__________) ha poi sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio.\nB. Nel frattempo, con decreto del 20 dicembre 2005 il Tribunale\ncivile di Bologna ha omologato “alle condizioni di cui al verbale 5 dicembre 2005” la separazione consensuale chiesta dai coniugi il 29 luglio 2005 davanti a quel tribunale. Tra le condizioni dell'intesa figura quanto segue:\n2. I figli minori M__________ (…) e R__________ (…) sono e restano affidati alla madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé nei giorni e periodi che insieme concorderanno.\n3. Nell'interesse dei figli e al fine di regolamentare le modalità di visita e incontro tra il padre, i genitori, di comune accordo, hanno definito le seguenti modalità:\n– il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 marzo di ogni anno; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo della località dove trascorreranno le vacanze con i figli, avendo altresì cura di comunicarsi un recapito telefonico; fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;\n– il padre trascorrerà con i figli il fine settimana nelle settimane dispari dalle ore 17, ovvero dopo le lezioni scolastiche del venerdì fino alle 18 della domenica sera, prelevandoli dalla casa della madre per ivi riportarli; il padre si impegna a comunicare e concordare con la madre il luogo dove i figli trascorreranno con lo stesso il fine settimana sempre nell'interesse principale dei bambini e per il loro benessere e la loro tranquillità, in particolare durante l'anno scolastico; fermo quanto precede, resta inteso che i genitori potranno di volta in volta definire diversi accordi sempre nell'interesse, bene e serenità dei bambini e tenuto conto dei desideri che saranno espressi dagli stessi;\n– il padre, se vorrà e potrà, trascorrerà con i figli due pomeriggi durante la settimana, dalle ore 16 alle ore 18.30, prelevandoli da scuola o presso l'abitazione della madre, da concordare ogni volta, in relazione agli impegni della madre e alle esigenze scolastiche e impegni sportivi dei figli, sempre nel rispetto della serenità ed equilibrio psicofisico dei figli medesimi e dei loro desideri;\n– il padre trascorrerà con i figli il giorno di Natale e la madre la vigilia di Natale, mentre le festività natalizie e le festività pasquali saranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni, e sempre previo accordo con la madre e con congruo anticipo, fermi diversi accordi che saranno di anno in anno definiti tra le parti.\nC. L'8 luglio 2009 IS 1si è rivolta a questa Camera, chiedendo che le clausole n. 2 e 3 della convenzione omologate con decreto del 20 dicembre 2005 dal Tribunale civile di Bologna fossero riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera, i figli trovandosi ora con lei a __________. Esaminata l'istanza di delibazione, il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante, il 9 luglio 2009, un termine fino al 31 agosto 2009 per produrre un documento attestante che la decisione non fosse stata impugnata con rimedio giuridico ordinario o fosse definitiva. L'interessata ha ottemperato alla richiesta, inviando il 7 agosto 2009 un'attestazione del 22 luglio 2009 in cui il direttore di cancelleria del Tribunale civile di Bologna dichiara che il decreto in questione “deve considerarsi alla data\nodierna e rebus sic stantibus definitivo”.\nD. Le parti sono state convocate al contraddittorio di mercoledì 16 settembre 2009, ma il plico raccomandato contenente la citazione di CO 1è tornato al Tribunale d'appello con la menzione “non ritirato”. Il 14 settembre 2009 l'avv. PA 2 di __________, legittimatasi come patrocinatrice del convenuto, ha postulato un rinvio dell'udienza, lamentando che l'indizione del contraddittorio non sarebbe stata comunicata al suo assistito. Con ordinanza dello stesso giorno il presidente della Camera ha deplorato l'asserzione inveritiera, ma ha nondimeno rinviato il contraddittorio a mercoledì 23 settembre 2009. In tale occasione\nl'istante ha confermato l'istanza, mentre il convenuto ha proposto di respingerla.\nConsiderando"}