che ad ogni modo, conformemente all'art. 17 cpv. 1 della legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA: RS 211.221.31), applicabile anche alle adozioni estere riconosciute giusta l'art. 78 LDIP (FF 1999 pag. 4836 a metà; Bucher, op. cit., pag. 111 n. 311), l'autorità tutoria designerà alla minorenne un curatore; che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun convenuto “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: