2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC); che il fatto di non dover iscrivere un'adozione straniera nei registri svizzeri dello stato civile rende la procedura di delibazione facoltativa (Urwyler/Hauser in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 11 ad art. 78 LDIP), ma non la impedisce; che le sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 78 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (cpv. 1), riservata l'ipotesi di adozioni straniere con effetti “essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero” (cpv.