che la Commissione tutoria regionale ha comunicato, il 15 settembre 2008, di non opporsi all'istanza e di rimettersi al giudizio della Camera; che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg.