b LDIP), il rispetto di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie, il che rende superfluo analizzare i motivi che potrebbero impedire la delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – qualora la sentenza estera non possa essere delibata conformemente al diritto interno.