Davanti al giudice di merito non sussisteva un “convenuto” in senso tecnico, l'azione di divorzio essendo stata promossa su richiesta comune dei coniugi. Al momento del divorzio, comunque sia, entrambe le parti erano già domiciliate nel luogo della loro attuale residenza: __________, rispettivamente __________ (sentenza da delibare, prima pagina). La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” era quindi data (art. 26 lett. a LDIP), come sarebbe data – del resto – a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP, il quale prevede la competenza delle autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.