{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2008-5_2008-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=98846&nX40_KEY=4921862&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f7acdbb6e47932ae60028eb310cc3260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2008.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2008 10.2008.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2008 10.2008.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2008 10.2008.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza estera: riparto della previdenza professionale dopo il divorzio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:10:19", "Checksum": "5c5812bbd7f6ad7e6f9fd973c2734a40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2008 10.2008.5\nRegesto:\nDelibazione di sentenza estera: riparto della previdenza professionale dopo il divorzio\n\n\n5. La conseguenza del divorzio omologata dal Tribunale civile di Varese attiene, nel caso specifico, al riparto della prestazione d'uscita maturata da CO 1 in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (la cassa pensione __________). Davanti al giudice di merito non sussisteva un “convenuto” in senso tecnico, l'azione di divorzio essendo stata promossa su richiesta comune dei coniugi. Al momento del divorzio, comunque sia, entrambe le parti erano già domiciliate nel luogo della loro attuale residenza: __________, rispettivamente __________ (sentenza da delibare, prima pagina). La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” era quindi data (art. 26 lett. a LDIP), come sarebbe data – del resto – a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP, il quale prevede la competenza delle autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. Per il resto, la sentenza da delibare è regolarmente passata in giudicato il 12 febbraio 2008, come attesta la stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale sulla penultima pagina.\n6. Ciò premesso, rimane da verificare che alla delibazione non ostino – per ipotesi (sopra, consid. 2) – una manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), il difetto di una regolare citazione in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), la violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero come il diritto d'essere sentito (art. cpv. 2 lett. b LDIP), il rispetto di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie, il che rende superfluo analizzare i motivi che potrebbero impedire la delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – qualora la sentenza estera non possa essere delibata conformemente al diritto interno.\n7. Ne discende che in concreto soccorrono tutti i requisiti per riconoscere e dichiarare esecutorio il noto dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale civile di Varese. Gli oneri dell'odierno giudizio vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC.\n8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), nella fattispecie il valore litigioso superando inoltre la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo della sentenza emessa il 24 gennaio 2008 con cui il Tribunale civile di Varese, prima Sezione civile, ha autorizzato IS 1 a riscuotere dalla cassa pensione __________, __________, la somma di fr. 38 640.25, pari alla metà della prestazione d'uscita maturata il 1° gennaio 2007 da CO 1 in costanza di matrimonio, è riconosciuto e dichiarato esecutivo.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 350.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n–; –. |\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}