{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2008-5_2008-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=98846&nX40_KEY=4921862&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f7acdbb6e47932ae60028eb310cc3260"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2008.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2008 10.2008.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2008 10.2008.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2008 10.2008.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza estera: riparto della previdenza professionale dopo il divorzio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:10:19", "Checksum": "5c5812bbd7f6ad7e6f9fd973c2734a40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2008 10.2008.5\nRegesto:\nDelibazione di sentenza estera: riparto della previdenza professionale dopo il divorzio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Ermotti e Pellegrini |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 17 giugno 2008 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\nrelativa alla sentenza del 24 gennaio 2008 con cui il Tribunale civile di Varese, prima Sezione civile, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'istante a\n__________ il 16 agosto 1984 con\n|\n|\nCO 1; |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 24 gennaio 2008 il Tribunale civile di Varese, prima Sezione civile, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ __________ il\n16 agosto 1984 da CO 1 (1961) e IS 1 (1962), cittadini italiani, omolgando le conclusioni comuni formulate dai coniugi sugli effetti del divorzio. Tra di esse figura la seguente pattuizione:\nLa signora IS 1 sarà autorizzata ad incassare presso l'assicurazione __________ di __________ la metà parte dell'“avere di vecchiaia” maturato al 1° gennaio 2007 a favore del CO 1 ed ammontante a fr. 38 640.25; tale importo sarà da considerare a tacitazione di ogni credito della signora IS 1 (nessuno escluso, eccetto quello di cui al successivo punto), nonché a titolo di tacitazione una tantum ex art. 5 c. comma 8 L. 898/70.\nTale sentenza è passata in giudicato il 12 febbraio 2008.\nB. Il 17 giugno 2008 IS 1 ha introdotto un'istanza di delibazione alla Camera civile di appello, così sollecitata dalla cassa pensione __________ cui si era rivolta per ottenere il versamento della somma, affinché la pattuizione omologata dal Tribunale civile di Varese fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Le parti sono state citate da questa Camera al contraddittorio del 12 agosto 2008, con l'avvertimento che la comparsa era facoltativa. IS 1 si è nondimeno presentata all'udienza, confermando la propria richiesta. CO 1 è rimasto assente.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).\n2. L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in spregio del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).\n3. La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. Più delicata è la questione relativa agli effetti del divorzio: mentre per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale l'art. 58 cpv. 2 LDIP rinvia chiaramente all'art. 65, per quel che è di altre conseguenze la situazione non è esplicita (Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 7 ad art. 65). In materia di previdenza professionale, ad ogni modo, la dottrina reputa che la “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP), senza escludere per ciò solo quella dell'art. 65 LDIP (Bopp, op. cit., n. 35 ad art. 65 LDIP).\n4. Non applicabile agli effetti del divorzio è, per contro, la Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), la quale non concerne “i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario” (art. 1 cpv. 2). Tutt'al più può tornare applicabile nella fattispecie, ove risulti più favorevole alla delibazione rispetto agli art. 26 lett. a e 65 LDIP, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541). Sull'esigenza si tornerà, se mai, in appresso."}