che l'adozione è esplicitamente designata nella decisione argentina come “piena”, nel senso che sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori naturali (art. 323 della citata legge n. 24.779), tant'è che figura iscritta sull'atto di nascita e di capacità civile della minorenne (art. 338 della citata legge n. 24.779); che in concreto non si scorgono motivi di rifiuto per violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1; sugli estremi si veda la sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06) né da quello formale (cpv.