che in concreto la delibazione è disciplinata pertanto dalla legge federale sul diritto internazionale privato, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (art. 25 lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (art. 25 lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (art. 25 lett. c); che, quanto alla competenza in materia di adozione, le decisioni straniere sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv.