{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2008-19_2009-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=104203&nX40_KEY=4921847&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8d70c934d84b111b64f0ece341b3a22d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2008.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2009 10.2008.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2009 10.2008.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2009 10.2008.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Riconoscimento di sentenza argentina di adozione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:41", "Checksum": "07c024315e1db87cb44f8a38d01e5ed3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2009 10.2008.19\nRegesto:\nRiconoscimento di sentenza argentina di adozione\n\ndi\n|\n|\nA__________ (1999), |\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nfiglia di\n__________, di ignota dimora;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che l'8 novembre 2005 il Tribunale dei minori n. 5 del Dipartimento giudiziale di __________, Buenos Aires (Argentina), ha pronunciato l'adozione di A__________ (1999) da parte di IS 1 (1962), cittadina argentina e spagnola, e del marito __________ (1962), cittadino spagnolo;\nche il 4 dicembre 2008 IS 1 ha chiesto alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva tale decisione;\nche con ordinanza del 24 luglio 2009 il presidente della Camera ha convocato l'istante e, per via diplomatica, __________ al contraddittorio del 15 dicembre 2009, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse andata deserta la Camera\navrebbe giudicato sulla base degli atti;\nche all'udienza del 15 dicembre 2009 l'istante ha confermato la domanda di delibazione, mentre il convenuto non è comparso, ma ha inviato una lettera del 4 dicembre 2009, giunta alla Camera il giorno dell'udienza, in cui dichiara di aderire all'istanza, allegando un brevetto notarile a comprova della sua dichiarazione;\nche una delegazione della Camera ha condotto l'audizione della minorenne il 17 dicembre 2009;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche l'adozione pronunciata all'estero di un minorenne straniero da parte di cittadini stranieri non è iscritta nei registri svizzeri dello stato civile, ma ciò non impedisce la delibazione della relativa sentenza in Svizzera (Urwyler/Hauser in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 11 ad art. 78 LDIP);\nche tra la Svizzera e l'Argentina non risultano trattati sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze civili, tanto meno in materia di adozione, né l'Argentina ha firmato la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311), entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003;\nche in concreto la delibazione è disciplinata pertanto dalla legge federale sul diritto internazionale privato, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (art. 25 lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (art. 25 lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (art. 25 lett. c);\nche, quanto alla competenza in materia di adozione, le decisioni straniere sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art. 26 lett. a LDIP);\nche in concreto nessuno dei due coniugi era domiciliato in Argentina al momento dell'adozione;\nche IS 1 ha nondimeno la cittadinanza argentina;\nche __________ non ha la cittadinanza argentina, ma secondo giurisprudenza la nazionalità di un coniuge è sufficiente per adempiere il requisito dell'art. 78 cpv. 1 LDIP (DTF 120 II 90 consid. 5, condivisa dalla dottrina: Siehr in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 78; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 1 ad art. 78);\nche la sentenza in esame può dirsi definitiva a norma dell'art. 25 lett. b LDIP, una decisione di adozione “piena” adottata secondo l'ordinamento giuridico argentino essendo “irrevocabile” (art. 323 della legge n. 24.779, recepita nel Codice civile argentino), come ha confermato il 23 giugno 2009 la giudice __________, del medesimo Tribunale, in una dichiarazione diretta a questa Camera ;\nche l'adozione è esplicitamente designata nella decisione argentina come “piena”, nel senso che sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori naturali (art. 323 della citata legge n. 24.779), tant'è che figura iscritta sull'atto di nascita e di capacità civile della minorenne (art. 338 della citata legge n. 24.779);\nche in concreto non si scorgono motivi di rifiuto per violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1; sugli estremi si veda la sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06) né da quello formale (cpv. 2);\nche __________, madre biologica dell'adottata, non è stata sentita dall'autorità argentina né da questa Camera, ma ciò è dovuto al fatto ch'essa medesima si è resa irreperibile (verbale d'udienza del 15 dicembre 2009, pag. 2), disinteressandosi della figlia (di cui non aveva neppure annunciato la nascita allo stato civile);\nche tutto si ignora sul padre biologico della bambina, mai identificato (verbale d'udienza del 15 dicembre 2009, pag. 2);\nche A__________ è stata ascoltata sia dall'autorità argentina sia da questa Camera, davanti alla quale ha mostrato di capire il significato della delibazione e di apprezzare il gesto dei genitori adottivi, rendendo verosimile di essersi inserita armoniosamente nell'ambiente in cui vive a __________;\nche del resto la bambina si trova con la madre dal 22 febbraio 2005, quando l'istante ne ha ottenuto dall'autorità argentina la custodia in vista di adozione, autorizzata poi dal Ministero pubblico dei minorenni (art. 321 della citata legge n. 24.779);"}