(art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP); accertato che IS 1 ha dichiarato il 21 novembre 2008 di ritirare l'istanza di delibazione; ritenuto che la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede alla causa di assumere oneri processuali e ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 1 combinato con l'art. 77 cpv. 3 CPC), ma che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, la procedura essendo stata avviata nell'interesse della figlia minorenne; stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'istanza non essendo ancora stata intimata alla controparte; decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza.