{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2008-14_2008-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=99818&nX40_KEY=4921856&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "070c60c9b9919b29425581cc9c34c18b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2008.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2008 10.2008.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2008 10.2008.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2008 10.2008.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Stralcio per desistenza"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:07:53", "Checksum": "30954818de0dee160ac432cfcd8de331", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2008 10.2008.14\nRegesto:\nStralcio per desistenza\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretario: |\nAnnovazzi, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull'istanza di delibazione del 6 novembre 2008 presentata da\n|\n|\nIS 1 (I)\n|\nrelativa alla sentenza del 21 giugno 2006 con cui il Tribunale di Varese, Sezione I civile, ha pronunciato la separazione giudiziale fra l'istante e\n|\n|\nCO 1 (I); |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\npremesso che con sentenza del 21 giugno 2006 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, ha pronunciato la separazione giudiziale fra IS 1 (1967) e CO 1 (1964), condannando quest'ultimo a versare un assegno di mantenimento in favore della figlia I__________ (nata il 26 giugno 1998) di € 300.00 mensili indicizzati;\npreso atto che IS 1 ha chiesto a questa Camera il\n21 novembre 2008 di delibare tale sentenza, intendendo essa postulare a copertura dell'assegno una trattenuta dallo stipendio percepito dal coniuge in Svizzera;\nricordato che il presidente di questa Camera ha richiamato all'istante con lettera dell'11 novembre 2008 la possibilità di instare per la delibazione in via pregiudiziale direttamente davanti al giudice della trattenuta (art. 29 cpv. 3 LDIP), non senza invitare l'interessata in caso contrario a specificare il recapito preciso del convenuto e a produrre una dichiarazione del Tribunale di Varese dalla quale risulti che la sentenza di separazione non è stata impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);\naccertato che IS 1 ha dichiarato il 21 novembre 2008 di ritirare l'istanza di delibazione;\nritenuto che la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede alla causa di assumere oneri processuali e ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 1 combinato con l'art. 77 cpv. 3 CPC), ma che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, la procedura essendo stata avviata nell'interesse della figlia minorenne;\nstabilito che non si pone problema di ripetibili, l'istanza non essendo ancora stata intimata alla controparte;\ndecreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. Il procedimento di delibazione è stralciato dai ruoli per desistenza.\n2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.\n3. ,.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}