che del resto, non costituendosi in giudizio, i convenuti hanno solo onorato l'impegno assunto nella transazione giudiziale (punto II, ultimo capoverso), in cui avevano pattuito di rinunciare a sollevare obiezioni o eccezioni in sede di delibazione, rinunciando addirittura alla notifica di eventuali citazioni; che nelle circostanze descritte gli istanti non potevano legittimamente attendersi un altro comportamento processuale; che la mancata “soccombenza” dei convenuti non giustifica nemmeno l'assegnazione di ripetibili; che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.