che la transazione in esame non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo personalmente comparse ed essendo state debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco; che, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la transazione giudiziale; che gli oneri del giudizio odierno vanno addebitati agli istanti, i convenuti non essendosi minimamente opposti all'istanza e non potendosi reputare “soccombenti” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;