Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurigo 2004, n. 9 ad art. 96); che, infine, la riserva posta dall'art. 1 della nota Convenzione non entra in linea di conto, la Svizzera non vantando la competenza esclusiva di giudicare sulla proprietà di fondi situati sul proprio territorio (lo stesso art. 96 cpv. 2 LDIP riferisce tale eventualità ad altri Stati); che la successione in rassegna non consta essere retta da una disposizione di ultima volontà anteriore al 28 febbraio 1979, di modo che non si applica l'art. 6 del Trattato concluso il 6 dicembre 1856 con il Granducato di Baden concernente il foro in materia di successioni (RU 1978 pag. 1858; Schnyder/Liatowitsch in: