1), le transazioni concluse nel corso di un esperimento di conciliazione o in seguito all'azione aperta davanti a un tribunale civile o confermate da quest'ultimo sono assimilate, nel senso degli articoli 6 e 7, alle decisioni giudiziarie esecutorie riconosciute (art. 8); che, ciò posto, occorre verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), la competenza (art. 2), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), presupposti che si identificano per l'essenziale con quelli degli art. 29 lett.