che, in concreto, è suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino unicamente il punto II n. 1 della transazione in cui il tribunale germanico ha preso atto dell'accordo con cui gli eredi fu __________ hanno deciso di convertire la proprietà comune sulla particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà in ragione di un quinto ciascuno; che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono sull'ordinamento interno, compresa la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 1 cpv. 2 LDIP);