che con istanza del 23 febbraio 2007 IS 1, IS 3 e IS 2 chiedono a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la transazione appena citata; che all'udienza del 16 agosto 2007, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre i convenuti non sono comparsi né hanno giustificato l'assenza; che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);