{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2007-5_2007-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95166&nX40_KEY=4921885&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "115c464ce6324f49ed1031dd5d9525a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2007.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2007 10.2007.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2007 10.2007.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2007 10.2007.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di transazione giudiziale germanica in materia di successione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:18:47", "Checksum": "5b8da69bda6711f7530e5248eb69d7e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2007 10.2007.5\nRegesto:\nDelibazione di transazione giudiziale germanica in materia di successione\n\n\nche, infine, la riserva posta dall'art. 1 della nota Convenzione non entra in linea di conto, la Svizzera non vantando la competenza esclusiva di giudicare sulla proprietà di fondi situati sul proprio territorio (lo stesso art. 96 cpv. 2 LDIP riferisce tale eventualità ad altri Stati);\nche la successione in rassegna non consta essere retta da una disposizione di ultima volontà anteriore al 28 febbraio 1979, di modo che non si applica l'art. 6 del Trattato concluso il 6 dicembre 1856 con il Granducato di Baden concernente il foro in materia di successioni (RU 1978 pag. 1858; Schnyder/Liatowitsch in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ª edizione, 26 ad art. 86 LDIP; Heini, op. cit., n. 25 all'introduzione degli art. 86-96);\nche la transazione in esame non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo personalmente comparse ed essendo state debitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco;\nche, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la transazione giudiziale;\nche gli oneri del giudizio odierno vanno addebitati agli istanti, i convenuti non essendosi minimamente opposti all'istanza e non potendosi reputare “soccombenti” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche del resto, non costituendosi in giudizio, i convenuti hanno solo onorato l'impegno assunto nella transazione giudiziale (punto II, ultimo capoverso), in cui avevano pattuito di rinunciare a sollevare obiezioni o eccezioni in sede di delibazione, rinunciando addirittura alla notifica di eventuali citazioni;\nche nelle circostanze descritte gli istanti non potevano legittimamente attendersi un altro comportamento processuale;\nche la mancata “soccombenza” dei convenuti non giustifica nemmeno l'assegnazione di ripetibili;\nche per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi decisioni sul riconoscimento ed esecuzioni di decisioni è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF);\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il punto II n. 1 della transazione giudiziale con cui IS 1, IS 3, CO 1, CO 2 e IS 2 hanno convenuto il 7 novembre 2005 davanti all'__________ di __________ di convertire la loro proprietà comune sulla particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà ordinaria in ragione di un quinto ciascuno è riconosciuto e dichiarato esecutivo.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n– ; – ; – , ; – , ; – , n; – , (). |\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}