{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2007-5_2007-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95166&nX40_KEY=4921885&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "115c464ce6324f49ed1031dd5d9525a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2007.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2007 10.2007.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2007 10.2007.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2007 10.2007.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di transazione giudiziale germanica in materia di successione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:18:47", "Checksum": "5b8da69bda6711f7530e5248eb69d7e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.08.2007 10.2007.5\nRegesto:\nDelibazione di transazione giudiziale germanica in materia di successione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 23 agosto 2007/rgc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretaria: |\nVerda, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 febbraio 2007 presentata da\n|\n|\nIS 1 IS 2, (), e IS 3, nata , () (patrocinati dall' PA 1 ) |\n|\n|\n|\nriguardante la transazione giudiziale del 7 novembre 2006 sottoscritta davanti all' di nella causa che li ha opposti a\n|\n|\nCO 2 e Astrid CO 1 alla quale sono subentrate le stesse IS 3, nata , e CO 2 insieme con , , , , e , (); |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che il 21 novembre 1999 è deceduta al suo domicilio di __________ (__________) __________ (1909), cittadina germanica, vedova, lasciando quali eredi le figlie CO 2 (1934), CO 1 (1938) e IS 3 (1944), il nipote IS 2 (1961) e IS 1 (1925);\nche in esito a un'azione di accertamento, di collazione e di divisione ereditaria CO 2, CO 1, IS 3, IS 2 e IS 1 hanno sottoscritto il 7 novembre 2005 davanti all'__________ di __________ una transazione giudiziale con cui hanno stipulato, in particolare, di convertire la loro proprietà comune sulla particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà ordinaria in ragione di un quinto ciascuno (punto II, clausola n. 1);\nche il 13 settembre 2006 CO 1 è deceduta, lasciando quali eredi CO 2, IS 3 e __________ (1948);\nche il 18 dicembre 2006 è deceduto anche __________, lasciando quali eredi __________ (1969), __________ (1971), __________ (1980) e __________ (1981);\nche con istanza del 23 febbraio 2007 IS 1, IS 3 e IS 2 chiedono a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la transazione appena citata;\nche all'udienza del 16 agosto 2007, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre i convenuti non sono comparsi né hanno giustificato l'assenza;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili\nemanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche per \"sentenze civili\" nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (v. anche l'art. 30 LDIP; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 432 n. 11a);\nche, in concreto, è suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino unicamente il punto II n. 1 della transazione in cui il tribunale germanico ha preso atto dell'accordo con cui gli eredi fu __________ hanno deciso di convertire la proprietà comune sulla particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà in ragione di un quinto ciascuno;\nche i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono sull'ordinamento interno, compresa la legge federale sul diritto internazionale privato (art. 1 cpv. 2 LDIP);\nche l'esecutività in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit, Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP);\nche secondo tale Convenzione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (4 cpv. 1), le transazioni concluse nel corso di un esperimento di conciliazione o in seguito all'azione aperta davanti a un tribunale civile o confermate da quest'ultimo sono assimilate, nel senso degli articoli 6 e 7, alle decisioni giudiziarie esecutorie riconosciute (art. 8);\nche, ciò posto, occorre verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), la competenza (art. 2), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), presupposti che si identificano per l'essenziale con quelli degli art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP;\nche in Germania una transazione non è impugnabile con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, tant'è che in simili casi l'autorità tedesca non rilascia attestazioni di passaggio in giudicato (art. 706 ZPO; Zöller, Zivilprozessordnung, 23ª edizione, n. 1 ad art. 706);\nche, nondimeno, stando a quanto ha attestato il vicepresidente dell'__________ di __________, fino al 30 marzo 2007 nessuno aveva contestato fino ad allora la validità della predetta transazione (doc. N);\nche, del resto, nessuno si è presentato per affermare il contrario all'udienza del 16 agosto 2007 indetta da questa Camera;\nche nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, tutti i membri della comunione ereditaria fu __________ essendo comparsi per altro davanti all'__________ di __________, ultimo domicilio della defunta (art. 2 n. 2 e 3 della citata Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico);\nche, per converso , non spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza per territorio del tribunale estero entro in confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knöpfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, pag. 174 n. 25; v. anche Heini in: Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurigo 2004, n. 9 ad art. 96);"}