2 CPC per analogia); accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'istante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC); ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione sfugge a qualsiasi esame; rammentato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma nelle circostanze specifiche si può rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo; richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG, decreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo. 2. Non si riscuotono spese o tasse. 3. Intimazione all'avv.. | terzi implicati | |