| | | | | | | | Incarto n. | Lugano | In nome | | || | La prima Camera civile del Tribunale d'appello | ||||| | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti | | segretaria: | Chietti Soldati, vicecancelliera | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 15 ottobre 2007 presentata dall' | | IS 1 | relativa al decreto del 14 settembre 2007 con cui il Tribunale di Modena lo ha nominato curatore dell'eredita fu | | __________ __________ (1971-2007), già in __________; | vista l'istanza 15 ottobre 2007 dell'avv. IS 1 volta a ottenere la delibazione del decreto del 14 settembre 2007 con cui il Tribunale di Modena lo ha nominato curatore dell'eredita fu __________ __________; ricordato che il 31 ottobre 2007 l'istante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 24 novembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, scaduto il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC per analogia); accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'istante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC); ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione sfugge a qualsiasi esame; rammentato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma nelle circostanze specifiche si può rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo; richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG, decreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo. 2. Non si riscuotono spese o tasse. 3. Intimazione all'avv.. | terzi implicati | | Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.