Ai fini del riconoscimento di una decisione straniera “per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze” (art. 23 cpv. 3 LDIP). È vero che il tribunale italiano non risulta avere avvisato le autorità svizzere, ma a parte il fatto che la comunicazione parrebbe riferirsi anzitutto – almeno nella concezione svizzera – a provvedimenti d'indole tutelare (FF edizione francese 1966 I 363 in fondo), tale mancanza non giustifica da sé sola un diniego del riconoscimento. La competenza dell'autorità da cui emana la decisione da delibare può quindi, nella fattispecie, ritenersi data (art. 25 lett.