b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art. 27” (lett. c). Per quel che è del primo requisito, la Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni – ratificata anche dall'Italia il 23 aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale del minorenne (art. 1). Le autorità di cui il minorenne è cittadino possono nondimeno, “dopo averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale”, fare altrettanto (art. 4 cpv. 1). b) In concreto E__________ e F__________ sono cittadini svizzeri e italiani.