Quanto alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13). In definitiva, tanto l'attribuzione dell'autorità parentale quanto la disciplina sul diritto di visita (e sull'ottenimento di “documenti di espatrio”) da parte dei genitori soggiacciono nella fattispecie alla citata Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (DTF 126 III 301 consid. a/aa). Non invece il riconoscimento dei contributi alimentari (DTF 126 III 302 consid.