Il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è, in ogni modo, esclusa. 4. Rimane da esaminare l'istanza nella misura in cui si riferisce allo statuto dei figli minorenni disciplinato dal Tribunale di Imperia (rilascio di documenti d'identità, affidamento, diritti di visita: punti 1, 2, 3 e 5 del dispositivo).