Sfuggono alla competenza della Camera civile di appello, per converso, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o documenti stranieri “concernenti lo stato civile”, la cui trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP). Come si è già ricordato alle parti nella sentenza del 15 settembre 2004, tale competenza è esclusiva e non lascia spazio a procedure cantonali di exequatur (DTF 99 Ib 241 consid.