Considerando in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). Sotto tale profilo l'istanza di delibazione è proponibile. 2. Sfuggono alla competenza della Camera civile di appello, per converso, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o documenti stranieri “concernenti lo stato civile”, la cui trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv.