5. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi fin d'ora il reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti di espatrio anche [per] i figli minori; 6. Entrambi i coniugi, essendo allo stato autosufficienti, dichiarano di rinunciare nei reciproci confronti alla corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di mantenimento. Spese compensate. Le parti hanno rinunciato a ogni facoltà d'impugnazione e la sentenza è passata in giudicato il 24 aprile 2007. C. Il 30 settembre 2007 IS 1 si è rivolta a questa Camera, chiedendo che la sentenza di divorzio sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera.