{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2007-15_2007-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96561&nX40_KEY=4921875&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ed70eb5aea0d358024de91fc9f67d74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2007.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:16:26", "Checksum": "34663ac35c62c21d164fe5b15cffa67f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15\nRegesto:\nDelibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile\n\n\nb) In concreto E__________ e F__________ sono cittadini svizzeri e italiani. È vero che la cittadinanza svizzera prevale, giacché essi risiedono stabilmente nel Ticino e sono quindi “più strettamente legati” alla Svizzera (art. 23 cpv. 2 LDIP; cfr. DTF 126 III 4 consid. 4). Ciò sarebbe di rilievo, però, solo ove si ponessero questioni di diritto applicabile (FF 1983 I 299). Ai fini del riconoscimento di una decisione straniera “per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze” (art. 23 cpv. 3 LDIP). È vero che il tribunale italiano non risulta avere avvisato le autorità svizzere, ma a parte il fatto che la comunicazione parrebbe riferirsi anzitutto – almeno nella concezione svizzera – a provvedimenti d'indole tutelare (FF edizione francese 1966 I 363 in fondo), tale mancanza non giustifica da sé sola un diniego del riconoscimento. La competenza dell'autorità da cui emana la decisione da delibare può quindi, nella fattispecie, ritenersi data (art. 25 lett. a LDIP).\nc) Come risulta dalla stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale di Imperia in calce all'esemplare della sentenza prodotto davanti a questa Camera, il giudizio in questione è passato in giudicato il 24 aprile 2007. Adempie così le premesse dell'art. 25 lett. b LDIP. Non constano infine motivi di mancata convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP) o di ordine pubblico (art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell'Aia) che potrebbero ostare alla delibazione. Ne segue, in ultima analisi, che la sentenza in rassegna può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i dispositivi n. 1, 2, 3 e 5. Per il resto l'istanza va dichiarata irricevibile.\n5. Gli oneri processuali vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Per le stesse ragioni non si giustifica di attribuire ripetibili.\n6. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Nel caso specifico senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, giacché solo il dispositivo n. 4 (non delibato) comporta obblighi pecuniari; gli altri non hanno, di per sé, valore litigioso.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è accolta nel senso che la sentenza emanata il 20 marzo 2007 dal Tribunale di Imperia tra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i seguenti dispositivi:\n1. I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o altro documento di espatrio;\n2. I due figli restano affidati alla madre e continueranno a risiedere presso la residenza della stessa a __________, via __________:\n3. Il padre potrà vedere i figli ed intrattenersi con gli stessi ogniqualvolta lo riterrà; potrà trascorrere con i minori i fine settimana alternati, intendendosi gli stessi il periodo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera; inoltre un periodo di sette giorni durante le vacanze invernali o e di trenta giorni durante quelle estive, Pasqua, Natale e compleanno dei minori alternativamente ogni anno; quanto precede compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute dei minori; nel periodo di permanenza dei minori ad __________, il padre si curerà del vitto e dell'alloggio e di tutte le necessità degli stessi;\n5. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi fin d'ora il reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti di espatrio anche [per] i figli minori.\nII. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\nIII. Intimazione:\n|\n|\n–; –. |\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}