{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2007-15_2007-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96561&nX40_KEY=4921875&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ed70eb5aea0d358024de91fc9f67d74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2007.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:16:26", "Checksum": "34663ac35c62c21d164fe5b15cffa67f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15\nRegesto:\nDelibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile\n\n\n2. Sfuggono alla competenza della Camera civile di appello, per converso, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o documenti stranieri “concernenti lo stato civile”, la cui trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP). Come si è già ricordato alle parti nella sentenza del 15 settembre 2004, tale competenza è esclusiva e non lascia spazio a procedure cantonali di exequatur (DTF 99 Ib 241 consid. 2). Se questa Camera ha proceduto alla delibazione del decreto del 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia aveva omologato in camera di consiglio la separazione consensuale delle parti, ciò si deve alla circostanza che in Svizzera la separazione personale non dispiega alcun effetto sullo stato civile. Non essendo essa iscritta né menzionata nei registri (elettronici), l'autorità di vigilanza non ha competenze al riguardo. Per contro, il divorzio è un evento di stato civile. Se un coniuge è cittadino svizzero, dunque, solo l'autorità di vigilanza può disporre la trascrizione della sentenza estera nei registri svizzeri. La procedura di exequatur davanti a questa Camera sussiste solo per le sentenze di divorzio che riguardano due coniugi stranieri.\nIn concreto l'istante ha la cittadinanza svizzera, non solo quella italiana. Nella misura in cui si tratta di riconoscere il divorzio pronunciato dal Tribunale di Imperia e di dichiarare esecutiva la relativa sentenza in Svizzera, trascrivendo lo scioglimento del matrimonio nei registri svizzeri dello stato civile, l'istanza in esame va pertanto dichiarata irricevibile. Solo l'autorità di vigilanza è abilitata a ciò. Del resto, l'ipotesi di competenze parallele (l'una amministrativa, l'altra civile), oltre che contraria al diritto federale, implicherebbe il rischio di giudizi contraddittori. Anche per tale ragione la Camera civile di appello funge unicamente, in casi del genere, da autorità di ricorso (art. 32 cpv. 3 LAC).\n3. Nella misura in cui il Tribunale di Imperia ha statuito sui contributi di mantenimento che il convenuto deve versare ai figli (punto 4 del dispositivo), rispettivamente nella misura in cui ha esonerato una parte da obblighi alimentari verso l'altra (punto 6 del dispositivo), l'istanza di delibazione è una volta ancora irricevibile. Il riconoscimento di sentenze relative a pagamenti in denaro (o a prestazioni di garanzia) “avviene ad opera del giudice normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). La procedura dell'art. 511 cpv. 1 CPC è, in ogni modo, esclusa.\n4. Rimane da esaminare l'istanza nella misura in cui si riferisce allo statuto dei figli minorenni disciplinato dal Tribunale di Imperia (rilascio di documenti d'identità, affidamento, diritti di visita: punti 1, 2, 3 e 5 del dispositivo). Ora, il riconoscimento e l'esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti tra genitori e figli, seppure contenute in una sentenza di divorzio, non sono retti – come crede l'istante – dalla Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), bensì dalla Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01). La successiva Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure a protezione dei minorenni, del 19 ottobre 1996, destinata a sostituire quella del 1961, è stata invero sottoscritta, ma non ancora ratificata dalla Svizzera.\nQuanto alla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13). In definitiva, tanto l'attribuzione dell'autorità parentale quanto la disciplina sul diritto di visita (e sull'ottenimento di “documenti di espatrio”) da parte dei genitori soggiacciono nella fattispecie alla citata Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (DTF 126 III 301 consid. a/aa). Non invece il riconoscimento dei contributi alimentari (DTF 126 III 302 consid. a/bb), che dipende da altri trattati, la cui applicazione non avviene – come si è visto – nell'ambito di una procedura ancorata all'art. 511 cpv. 1 CPC (consid. 3). Si ricordi infine che l'intesa dei genitori a proposito della delibazione non esime questa Camera dal verificare i requisiti della richiesta in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, il quale fa parte dell'ordine pubblico svizzero (DTF 126 III 303 in alto).\na) Conformemente all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto “giusta l'art. 27” (lett. c). Per quel che è del primo requisito, la Convenzione dall'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni – ratificata anche dall'Italia il 23 aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale del minorenne (art. 1). Le autorità di cui il minorenne è cittadino possono nondimeno, “dopo averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale”, fare altrettanto (art. 4 cpv. 1)."}