{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2007-15_2007-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96561&nX40_KEY=4921875&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ed70eb5aea0d358024de91fc9f67d74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2007.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:16:26", "Checksum": "34663ac35c62c21d164fe5b15cffa67f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2007 10.2007.15\nRegesto:\nDelibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 settembre 2007 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\nrelativa alla sentenza del 20 marzo 2007 con cui il Tribunale di Imperia ha sciolto il matrimonio celebrato a Lugano il 27 settembre 1991 tra lei e\n|\n|\nCO 1; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. CO 1 (1957), cittadino italiano, e IS 1 (1968), cittadina svizzera e italiana, si sono sposati a __________ il 27 settembre 1991 e hanno due figli, E__________ (nata il 26 febbraio 1993) e F__________ (nato il 23 gennaio 2000). Con decreto del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Imperia ha omologato in camera di consiglio la loro separazione consensuale. Il relativo decreto è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo da questa Camera con sentenza del 15 settembre 2004 (inc. 10.2004.3), passata in giudicato.\nB. Quattro anni dopo, su richiesta comune dei coniugi, con sentenza del 20 marzo 2007 il Tribunale di Imperia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio “alle seguenti concordate condizioni”:\n1. I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto o altro documento di espatrio;\n2. I due figli restano affidati alla madre e continueranno a risiedere presso la residenza della stessa a __________, via __________:\n3. Il padre potrà vedere i figli ed intrattenersi con gli stessi ogniqualvolta lo riterrà; potrà trascorrere con i minori i fine settimana alternati, intendendosi gli stessi il periodo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera; inoltre un periodo di sette giorni durante le vacanze invernali o e di trenta giorni durante quelle estive, Pasqua, Natale e compleanno dei minori alternativamente ogni anno; quanto precede compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute dei minori; nel periodo di permanenza dei minori ad __________, il padre si curerà del vitto e dell'alloggio e di tutte le necessità degli stessi;\n4. Il signor CO 1 verserà alla signora IS 1 a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli minori un unico assegno mensile, cumulativo (solo un assegno per il mantenimento di entrambi), anticipato e indicizzato di € 200.00 entro i primi cinque giorni di ogni mese sino al raggiungimento della maggiore età o sino all'anno successivo al completamento del regolare ciclo di studi, salvo che i figli non siano nel frattempo divenuti autosufficienti;\n5. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rilasciandosi fin d'ora il reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti di espatrio anche [per] i figli minori;\n6. Entrambi i coniugi, essendo allo stato autosufficienti, dichiarano di rinunciare nei reciproci confronti alla corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di mantenimento. Spese compensate.\nLe parti hanno rinunciato a ogni facoltà d'impugnazione e la sentenza è passata in giudicato il 24 aprile 2007.\nC. Il 30 settembre 2007 IS 1 si è rivolta a questa Camera, chiedendo che la sentenza di divorzio sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Le parti sono state convocate al contraddittorio di martedì 27 novembre 2007, ma la citazione di CO 1 a __________ è tornata al Tribunale d'appello con la menzione “l'indirizzo è inesistente, il destinatario è sconosciuto”. Con ordinanza del 20 novembre 2007 il presidente della Camera ha invitato l'istante perciò a precisare il recapito esatto del convenuto, salvo produrre una dichiarazione in cui quest'ultimo confermasse di aderire alla richiesta delibazione. L'istante ha trasmesso una dichiarazione in tal senso del 23 novembre 2007 firmata da CO 1, affermando che il recapito di lui è a __________ e di non capire come mai la notifica della convocazione non sia riuscita. La dichiarazione appena citata rende, comunque sia, superflua una nuova citazione all'udienza. Giova procedere senza indugio quindi all'emanazione del giudizio.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). Sotto tale profilo l'istanza di delibazione è proponibile."}