a) o nello Stato di domicilio del coniuge attore, sempre che il convenuto non fosse domiciliato in Svizzera (lett. b), oppure nello Stato il cui diritto è applicabile secondo la LDIP (lett. c), oppure se tali sentenze concernono fondi e sono state pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di situazione dei medesimi (lett. d); che accanto all'art. 58 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361);