che l'istanza congiunta delle parti, con espressa rinuncia al contraddittorio, dispensa dall'indire un'udienza davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che la sentenza del 19 dicembre 2006 è designata dall'Amtsgericht di Hagen come Anerkenntnisurteil, ovvero come giudizio emanato in seguito all'acquiescenza di una parte (Musielak in: Münchener Kommentar, ZPO, vol.