{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-12-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2007-13_2007-12-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96553&nX40_KEY=4921875&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75871951282d60b09279620395b5a7ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2007.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2007 10.2007.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2007 10.2007.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2007 10.2007.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di sentenza germanica in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:16:22", "Checksum": "0bee820d3267a928dede474d825967db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.2007 10.2007.13\nRegesto:\nDelibazione di sentenza germanica in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 settembre 2007 presentata dalla\n|\n|\nIS 1 (D), insieme con IS 2 (D) e IS 3 (D)\n|\nriguardante la sentenza del 19 dicembre 2006 con cui l'Amtsgericht Hagen ha liquidato il regime dei beni matrimoniali tra la stessa IS 1 e il defunto marito __________., come pure la decisione del 23 febbraio 2007 con cui il medesimo Tribunale ha rettificato un errore di scritturazione in tale sentenza;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che in esito a un'azione promossa da IS 1 (1934) contro IS 2 (1954) e IS 3 (1956), figli nati dal primo matrimonio del defunto marito __________ (1908-1997), per ottenere la liquidazione del regime dei beni matrimoniali (comunione dei beni secondo il diritto svizzero) tra lei e l'ex coniuge, con sentenza del 19 dicembre 2006 l'Amtsgericht di Hagen ha condannato l'attrice ad accettare un piano di divisione (Auseinandersetzungs- und Teilungsplan) che pone termine alla lite;\nche in virtù di tale sentenza IS 1 riceve in proprietà assoluta le particelle n. 2241 (1117 m²), n. 2787 (588 m²), n. 2388 (580 m²) e n. 721 (860 m²) RFD di __________, iscritte in proprietà comune di lei e dei due figli del defunto marito, con obbligo di assumere tutti gli oneri gravanti i fondi, compresi i pegni, liberando gli altri proprietari da ogni obbligo (dispositivi n. I/1) e dichiarando all'ufficiale del registro fondiario l'accordo ai trapassi di proprietà (dispositivo n. II/1);\nche con decisione (Beschluss) del 23 febbraio 2007 l'Amtsgericht di Hagen ha rettificato un errore di scritturazione rinvenuto nella menzionata sentenza (consid. I/1), precisando che la particella indicata con il numero 2787 RFD di __________ è in realtà la particella n. 2387;\nche con istanza del 7 settembre 2007 IS 1, IS 2 e IS 3 chiedono a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza con la relativa rettifica, in modo da postulare l'iscrizione delle quattro particelle nel registro fondiario a nome della sola IS 1;\nche l'istanza congiunta delle parti, con espressa rinuncia al contraddittorio, dispensa dall'indire un'udienza davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la sentenza del 19 dicembre 2006 è designata dall'Amtsgericht di Hagen come Anerkenntnisurteil, ovvero come giudizio emanato in seguito all'acquiescenza di una parte (Musielak in: Münchener Kommentar, ZPO, vol. I, Monaco 1992, n. 26 e 27 al § 307; Hartmann in: Beck'sche Kurz-Kommentare, ZPO, 47ª edizione, n. 3A e 4 al § 307);\nche ciò vale anche per la decisione di rettifica emessa dal medesimo tribunale il 23 febbraio 2007, la quale segue per sua indole la stessa natura della sentenza principale;\nche le decisioni straniere concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 58 cpv. 1 LDIP, se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge convenuto (lett. a) o nello Stato di domicilio del coniuge attore, sempre che il convenuto non fosse domiciliato in Svizzera (lett. b), oppure nello Stato il cui diritto è applicabile secondo la LDIP (lett. c), oppure se tali sentenze concernono fondi e sono state pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di situazione dei medesimi (lett. d);\nche accanto all'art. 58 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361);\nche, dandosi concorso tra l'art. 58 LDIP e un trattato internazionale, prevale di massima il trattato internazionale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera (Courvoisier in: Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 22 ad art. 58 LDIP);\nche di regola, per stabilire se il convenuto fosse domiciliato nello Stato in cui è intervenuta la sentenza da delibare, fa stato il momento della litispendenza (Berti/Däppen in: Basler Kommentar, IPR, op. cit., n. 9 ad art. 26; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 4 ad art. 26 LDIP);\nche sotto tale profilo le disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nella Convenzione con il Reich Germanico sono più favorevoli al riconoscimento della sentenza straniera per rapporto al diritto interno, bastando ai fini dell'art. 2 n. 1 della Convenzione che la sentenza sia stata emanata nello Stato di domicilio del convenuto al momento dell'inizio dell'azione o – come nella fattispecie – al momento in cui la decisione è stata presa (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 174, n. 25);\nche non spetta invece allo Stato di esecuzione verificare la competenza per territorio del tribunale estero entro i confini dello Stato in cui è stato pronunciato il giudizio (Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mercier, loc. cit.);"}