art. 2 della Convenzione dell'Aia combinato con l'art. 7); che, pertanto, contrariamente a quanto l'istante chiede, questa Camera non può equiparare la decisione germanica a una decisione di interdizione svizzera, né decidere essa medesima sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva all'istante; che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, in mancanza di qualsiasi opposizione nessuno potendosi reputare “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC); che per gli stessi motivi non è il caso di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: