, pag. 43 in alto); che in concreto la decisione straniera va quindi riconosciuta nel senso che crea fra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti) gli stessi legami di parentela, così come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio, nulla mutando per il resto al rapporto di filiazione originale, diritti ereditari compresi; che a tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera; che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: