2 LDIP); che nella fattispecie l'adozione è esplicitamente designata nella decisione come semplice (“incompleta”), nel senso che non sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori naturali, ma crea un secondo rapporto di filiazione tra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti), lasciando per il resto immutato il rapporto di filiazione originario (art. 147 della legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Bosnien und Herzegowina, pag. 42 in alto);