che, ciò premesso, “le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP); che nella fattispecie l'adozione è esplicitamente designata nella decisione come semplice (“incompleta”), nel senso che non sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori naturali, ma crea un secondo rapporto di filiazione tra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti), lasciando per il resto immutato il rapporto di filiazione originario (art. 147 della legge bosniaca sulla famiglia: