1, cui rinvia l'art. 26 lett. a LDIP); che in concreto la decisione straniera emana dallo Stato di origine dell'adottante e dell'adottato, onde la competenza dell'autorità estera; che la decisione è passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione (6 febbraio 2006), come ha attestato il Centro per le opere sociali sul primo foglio in alto dell'esemplare agli atti: che nella fattispecie non si scorgono motivi di rifiuto per violazione all'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello formale (cpv. 2), la Commissione tutoria regionale non prospettando per altro estremi del genere (cfr.