che l'istante ha comunicato alla Camera, l'11 maggio 2006, di rinunciare alla discussione; che all'udienza del 28 giugno 2006 non sono comparsi né la Commissione tutoria regionale né, tanto meno, M__________ __________; che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC); che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg.