{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-1_2006-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89640&nX40_KEY=4711245&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bc9816271fbb4d5ff63334fcca2c1f04"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2006.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2006 10.2006.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2006 10.2006.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2006 10.2006.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:26:23", "Checksum": "2bec2188bd0d57cd95610c561c6b9408", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2006 10.2006.1\nRegesto:\nDelibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice\n\n\nche una simile forma di adozione non sussiste più in Svizzera (art. 268 vCC, nella versione anteriore al 1° gennaio 1978), la quale conosce solo l'adozione “piena”, data per altro anche nella Bosnia-Erzegovina (art. 153 della legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid, op. cit., pag. 43 in alto);\nche in concreto la decisione straniera va quindi riconosciuta nel senso che crea fra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti) gli stessi legami di parentela, così come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio, nulla mutando per il resto al rapporto di filiazione originale, diritti ereditari compresi;\nche a tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;\nche gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148\ncpv. 1 CPC;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro per le opere sociali (Centar za socijalni Rad) del Comune di Z__________ (Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R__________ __________ (1991) da parte di IS 1, nata __________, è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante.\n3. Intimazione:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}