{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2006-1_2006-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=89640&nX40_KEY=4921970&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bc9816271fbb4d5ff63334fcca2c1f04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2006 10.2006.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2006 10.2006.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2006 10.2006.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Delibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:33:24", "Checksum": "3a498a7873257491b0c4d2e78d258ff8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2006 10.2006.1\nRegesto:\nDelibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano,\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretario: |\nAnnovazzi, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24 febbraio 2006 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\nriguardante la decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro degli affari sociali del Comune di Z__________ (Repubblica __________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice, da parte dell'istante, di |\n|\n|\n|\nR__________ __________ (1991), |\nfiglio di\nM__________ __________, (Serbia)\n(con recapito presso IS 1, Biasca)\ne fu R__________ nata D__________;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 6 febbraio 2006 il Centro per le opere sociali (Centar za socijalni Rad) del Comune di Z__________ (Repubblica __________, Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R__________ __________ (nato a S__________ M__________ il 2 settembre 1991), figlio di M__________ __________ e fu R__________ nata D__________, da parte di IS 1, nata , zia del ragazzo;\nche il 24 febbraio 2006 IS 1 ha chiesto alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione del Centro per le opere sociali;\nche il giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 27 febbraio 2006 a integrare la documentazione prodotta, ciò che essa ha fatto il 31 marzo 2006;\nche il giudice delegato ha sollecitato dall'istante il 3 aprile 2006 altre due precisazioni, le quali sono pervenute alla Camera il 25 aprile successivo;\nche con ordinanza del 3 maggio 2006 il giudice delegato ha trasmesso per conoscenza copia del carteggio alla Commissione tutoria regionale 16, convocando l'istante, la Commissione medesima e il padre dell'adottato al contraddittorio del 28 giugno 2006, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse andata deserta la Camera avrebbe giudicato sulla base degli atti;\nche l'istante ha comunicato alla Camera, l'11 maggio 2006, di rinunciare alla discussione;\nche all'udienza del 28 giugno 2006 non sono comparsi né la Commissione tutoria regionale né, tanto meno, M__________ __________;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche il fatto di non dover iscrivere un'adozione straniera nei registri svizzeri dello stato civile rende la procedura di delibazione facoltativa (Mosimann in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 11 ad art. 78 LDIP), ma non la impedisce;\nche tra la Svizzera e la Bosnia-Erzegovina (o gli altri Stati dell'ex Iugoslavia) non risultano trattati bilaterali o multilaterali sulla delibazione di decisioni civili, tanto meno in materia di adozione;\nche, del resto, la Bosnia-Erzegovina non ha firmato nemmeno la Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori (RS 0.211.221.310) né la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311);\nche in concreto la delibazione è disciplinata pertanto dall'art. 25 LDIP, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);\nche, per quanto riguarda il requisito della competenza, le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art. 26 lett. a LDIP);\nche in concreto la decisione straniera emana dallo Stato di origine dell'adottante e dell'adottato, onde la competenza dell'autorità estera;\nche la decisione è passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione (6 febbraio 2006), come ha attestato il Centro per le opere sociali sul primo foglio in alto dell'esemplare agli atti:\nche nella fattispecie non si scorgono motivi di rifiuto per violazione all'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello formale (cpv. 2), la Commissione tutoria regionale non prospettando per altro estremi del genere (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06);\nche, certo, poteva destare perplessità la procedura seguita dal Centro per le opere sociali nella misura in cui né l'adottando né il padre dell'adottando risultavano essere stati sentiti personalmente;\nche a tale mancanza tuttavia il Centro per le opere sociali ha posto rimedio il 16 marzo 2006, su invito di questa Camera, ascoltando padre e figlio, i quali hanno confermato di essere in chiaro circa la portata dell'adozione e di essere pienamente d'accordo circa il trasferimento del ragazzo in Svizzera;\nche, ciò premesso, “le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti” (art. 78 cpv. 2 LDIP);"}