che, pertanto, la sentenza in rassegna adempie i requisiti posti dal diritto svizzero ai fini della delibazione; che gli oneri del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, la convenuta non essendosi opposta all'istanza e non potendosi reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per motivi analoghi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzegovina) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva. 2.