che, ad ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale straniero era data già in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LDIP; che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv.